Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 1.
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1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà
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1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante
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costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 13 aprile 1983, n. 122, nella legge costituzionale
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contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 6 agosto 1984, n. 457, nella
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speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi
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del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
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legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella
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2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del
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modificato dal comma 1 del presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto
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modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del
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comma 1, lettera v), del presente articolo, per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si osservano le seguenti
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1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni
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2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del
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consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. E' eletto alla carica di consigliere
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dall'articolo 13 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. E' eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla
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1. Allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, e successive modificazioni, sono apportate
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1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le
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1. Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26
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1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della